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Ordinanza — n. 44889/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44889/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44889/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MICCO SALVATORE nato a NAPOLI il 18/08/1985 avverso l'ordinanza del 10/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La Corte d'Assise d'appello di Napoli, con ordinanza in data 10/05/2021, rigettava il reclamo proposto da DE MICCO SALVATORE, sottoposto a regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento del Presidente della Corte d'Assise d'appello di Napoli in data 11/3/2021 che disponeva il trattenimento di corrispondenza in partenza ex art. 18-ter ord. pen. Propone ricorso per cassazione il prevenuto, deducendo violazione di legge con riferimento alla assenza di motivazione sulle ragioni del trattenimento. Il ricorso è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44889/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento del Presidente della Corte d'Assise d'appello di Napoli in data 11/3/2021 che disponeva il trattenimento di corrispondenza in partenza ex art. 18-ter ord. pen. Propone ricorso per cassazione il prevenuto, deducendo violazione di legge con riferimento alla assenza di motivazione sulle ragioni del trattenimento. Il ricorso è inammissibile.

Parole chiave

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minaccia non comprovata minaccia contro le autorità motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di sicurezza motivazione scritta messa in pericolo dell'ordine costituzionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MICCO SALVATORE nato a NAPOLI il 18/08/1985 avverso l'ordinanza del 10/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Assise d'appello di Napoli, con ordinanza in data 10/05/2021, rigettava il reclamo proposto da DE MICCO SALVATORE, sottoposto a regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento del Presidente della Corte d'Assise d'appello di Napoli in data 11/3/2021 che disponeva il trattenimento di corrispondenza in partenza ex art. 18-ter ord. pen. Propone ricorso per cassazione il prevenuto, deducendo violazione di legge con riferimento alla assenza di motivazione sulle ragioni del trattenimento. Il ricorso è inammissibile.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo" (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, FALSONE, Rv. 274479). Nel caso di specie, la Corte d'Assise d'appello di Napoli ha evidenziato gli elementi di fatto, che il ricorso si limita a disconoscere, sulla base dei quali è stato ravvisato il pericolo per l'ordine e la sicurezza derivante dall'inoltro della missiva che presentava frasi rivolte a plurimi soggetti, non compiutamente identificabili, e riferimenti a molteplici argomenti, nella gran parte inconferenti con il tenore complessivo della missiva, e perciò ritenute criptiche e allusive.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende