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Ordinanza — n. 44887/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for contempt of order as prior conduct negates custodial mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44887/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that prior custodial measures justified excluding the crime of failing to comply with an expulsion order. The court rejected this, noting the contemptuous behavior began before the custodial measure was applied, rendering it ineffective as a mitigating circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998; Art. 521 c.p.p.: The court held that conduct constituting contempt of an expulsion order commenced prior to the application of custodial measures cannot serve as a justified reason to exclude the crime's configurability.

Parole chiave

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contempt of expulsion order custodial measure mitigation inadmissible appeal prior conduct relevance Italian immigration law ritardo ingiustificato dell'azione penale eccezione di illegalità carcerazione cautelativa

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs., 25 luglio 1998, n.
Art. 521 c.p.p.
286 con particolare riferimento al mancato riconoscimento della sottoposizione a custodia cautelare quale giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato; - violazione di legge processuale in relazione all'art. 521 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 521 cod. proc. pen
286 con particolare riferimento al mancato riconoscimento della sottoposizione a custodia cautelare quale giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato; - violazione di legge processuale in relazione all'art. 521 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISMAILI ELTON nato il 30/04/1979 avverso la sentenza del 12/04/2021 del GIUDICE DI PACE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice di Pace di Bari con sentenza in data 12 aprile 2021, ha condannato Ismaili Elton alla pena di euro 10.000,00 di multa in relazione al reato di cui al LS n. 286 del 1998 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286 con particolare riferimento al mancato riconoscimento della sottoposizione a custodia cautelare quale giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato; - violazione di legge processuale in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. per essere stata la sentenza emessa pe un fatto diverso rispetto a quello enunciato nell'imputazione - vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. All'imputato è contestata una condotta di inottemperanza iniziata ben prima dell'applicazione della misura cautelare, che, pertanto, non può avere alcuna efficacia scriminante. 3.2. Il secondo motivo denuncia una violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti, posto che il capo di imputazione indica chiaramente il periodo in cui è stato commesso il reato (dalla notifica dell'ordine di allontanamento alla data di accertamento). 3.3. Il terzo motivo è generico ed aspecifico non confrontandosi il ricorrente con l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato che, in sintonia con ri5 la natura del reato contestcha ritenuto accertata l'inottemperanza sulla scorta della documentazione acquista e dell'attività di riscontro da cui è emerso che l'imputato, anziché uniformarsi all'ordine §V,alléntOento, era rimasto sul territorio nazionale fino a quando non era stato sottoposto a misura cautelare.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente rancesco Aliffi, Filio C DEPOSIT