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Ordinanza — n. 44886/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence for crime continuation in execution phase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44886/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Marchese's appeal inadmissible regarding the unification of crimes in the execution phase. The appellate court had rejected the request based on the absence of concrete indicators such as temporal contiguity and premeditation, noting significant time gaps and periods of detention. The Supreme Court upheld this decision, affirming that detention periods interrupt any delictual project and that the lower court's reasoning was logically coherent and free from defects.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; In the execution phase, the recognition of crime continuation requires a thorough verification of concrete indicators including homogeneity of violations, spatial-temporal contiguity, and premeditation, where detention periods are presumed to interrupt any delictual project.

Parole chiave

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crime continuation execution unification of crimes detention interruption premeditation requirement inadmissible appeal formazione di una pena complessiva concorso di reati individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
E IN DIRITTO La CORTEgPPELLO di NAPOLI, giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 02/03/2021, rigettava l'istanza ex art. 671 c.p.p. avanzata da MARCHESE GIUSEPPE in relazione a due sentenze.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 671 c.p
E IN DIRITTO La CORTEgPPELLO di NAPOLI, giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 02/03/2021, rigettava l'istanza ex art. 671 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 31/08/1998 avverso l'ordinanza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTEgPPELLO di NAPOLI, giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 02/03/2021, rigettava l'istanza ex art. 671 c.p.p. avanzata da MARCHESE GIUSEPPE in relazione a due sentenze. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata unificazione dei reati. Il ricorso è inammissibile. È bene premettere che secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione "il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea" (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato, nel respingere l'istanza, molteplici elementi di fatto in forza dei quali ha tratto la convinzione che non vi siano elementi per ritenere che i reati giudicati possano essere uniti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva, evidenziando, in particolare: - il difetto di qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione (e addirittura un'astratta programmabilità) degli episodi delittuosi; - il lasso di tempo trascorso, le differenti modalità del fatto sotto il profilo sia spaziale che temporale; - gli arresti subiti, che lo stesso ricorrente ricorda nei propri motivi.

Va, in proposito, ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo» (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984).

Il Collegio ritiene che il percorso logico argomentativo dell'ordinanza impugnata, che non è certo affetta da difetto di motivazione, appaia assolutamente coerente e non contraddittorio, essendo stata motivatamente esclusa la ricorrenza degli indicatori specifici sopra ricordati, mentre il ricorso si limita a non convenire con tale valutazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il Consigliere Est re C> E.POSITATA