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Ordinanza — n. 44884/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44884/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44884/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Zinghini` Pietro propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse dalla Corte di appello di Roma in data 8 maggio 2014 (cessione di stupefacente del tipo cocaina, commesso in Lamezia Terme il 25 settembre 2010) e dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 28 aprile 2017 (trasporto ed importazione di ingente quantitativo di cocaina, commesso in Gioia Tauro il 23 ottobre 2012).

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44884/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla scorta di tali elementi fattuali il giudice dell'esecuzione, ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., i, anche quello successivo. E', quindi, correttamente pervenuto alla logica conclusione che lo Zinghini ha commesso i reati, di volta in volta, in esecuzione di determinazioni criminose, diverse ed autonome. Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle medesime circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione.

Parole chiave

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traffico di cocaina importazione di stupefacenti traffico dei pagamenti confisca dei proventi di reato commisurazione della pena per traffico di stupefacenti transito per estradizione

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
Denunzia violazione di legge, segnatamente degli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINGHINI PIETRO nato a SIDERNO il 19/10/1984 avverso l'ordinanza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Zinghini` Pietro propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse dalla Corte di appello di Roma in data 8 maggio 2014 (cessione di stupefacente del tipo cocaina, commesso in Lamezia Terme il 25 settembre 2010) e dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 28 aprile 2017 (trasporto ed importazione di ingente quantitativo di cocaina, commesso in Gioia Tauro il 23 ottobre 2012).

2. Denunzia violazione di legge, segnatamente degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta insussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso, dolendosi, in particolare, dell'omessa valutazione degli indici rivelatori come individuati dalla giurisprudenza di legittimità. Risulta, in particolare, dalle sentenze in esecuzione che lo Zinghini abbia tenuto condotte del tutto omogenee, a breve distanza di tempo l'una dall'altra, nella medesima area geografica nell'espletamento di un compito che trascende le singole operazioni e quindi prefigurandosi, quanto meno nelle linee generali, fin dalla prima condotta quelle ite*icat te- compiute i successiva in vista di un fine unitario.

3. Con memoria pervenuta in data 22 settembre 2021, la difesa ricorrente ha chiesto la restituzione degli atti al Presidente della Corte di cassazione ribadendo le argomentazioni esposte in sede di ricorso e precisando che non erano state esposte doglianze di mero fatto ma vizi attinenti alla logicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto. Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti (ben due anni) e le diverse modalità operative (in un caso cessione a titolo individuale di un chilo di cocaina; nell'altro partecipazione ad un'operazione di traffico internazionale riguardante 110 panetti di cocaina stivati in una container di una motonave., con il coinvolgimento di molte persone).

Sulla scorta di tali elementi fattuali il giudice dell'esecuzione, ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., i, anche quello successivo. E', quindi, correttamente pervenuto alla logica conclusione che lo Zinghini ha commesso i reati, di volta in volta, in esecuzione di determinazioni criminose, diverse ed autonome. Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle medesime circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione.

Si tratta di operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il C