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Ordinanza — n. 44881/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as specific and unfounded, rejecting constitutional challenge to foreign probation execution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44881/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was specific and manifestly unfounded. The applicant argued the lower court erred in deeming him unfindable despite his request for foreign execution and submitted supporting documents, while also challenging the constitutionality of laws governing probation abroad. The court rejected these claims, noting the applicant's prior violations and lack of argumentation on decisive points, thus upholding the lower court's negative prognosis on his rehabilitation prospects.

Regesto Legislator

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Art. 47 Ord. pen.; Art. 656, comma 6; Art. 677 cod. pen.; Art. 2, 4 d.lgs. n. 38/2016: An appeal is inadmissible if the only ground raised is specific and manifestly unfounded, and constitutional questions regarding the execution of probation measures abroad are irrelevant when the benefit is excluded at the root.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific and unfounded foreign probation execution constitutional challenge rehabilitation prognosis Cassation procedure probation services allontanamento in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 Ord. pen.
Propone ricorso per cassazione Rebei Salah, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per vizio della motivazione in relazione all'art. 47 Ord. pen. ed agli artt.
Art. 656, comma 6 cod. pen.
Art. 677 cod. pen.
Art. 2 d.lgs. n. 38/2016
Art. 4 d.lgs. n. 38/2016
Propone ricorso per cassazione Rebei Salah, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per vizio della motivazione in relazione all'art. 47 Ord.
Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 616 c.p.p.
4 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
4 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REBEI SALAH nato il 18/06/1985 avverso l'ordinanza del 28/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza in data 28 ottobre 2020, ha rigettato la domanda con cui Rebei Salah aveva chiesto la concessione di misure alternative alla detenzione e, per quanto di interesse in questa sede, dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

2. Propone ricorso per cassazione Rebei Salah, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per vizio della motivazione in relazione all'art. 47 Ord. pen. ed agli artt. 656, comma 6, e 677 cod. pen. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto il condannato irreperibile anche dopo il rituale deposito dell'istanza di affidamento in prova. Al contrario il condannato ha interloquito con l'autorità giudiziaria non presentandosi di persona sol perché impossibilitato a spostarsi dalla Francia dove si trovava, chiedendo l'esecuzione dell'affidamento all'estero e depositando tempestivamente documentazione integrativa che ben poteva essere tradotta dall'autorità giudiziaria procedente.

Non rileva l'assenza di strumenti idonei all'applicabilità dell'istituto all'estero, dovendo il Tribunale, in puntuale applicazione della normativa vigente, compiere le necessarie verifiche sulla base delle allegazioni del condannato T 2.1. Solleva, infine, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della d.lgs. n. 38 del 2016 per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione laddove non contengono le norme di attuazione idonee a consentire in concreto ai condannati residenti in un pase dell'Unione europea di usufruire dell'affidamento in prova,.

3. Il ricorso è inammissibile perché l'unico mótivo proposto è aspecifico e comunque manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza, pur esprimendo perplessità sulla normativa introdotta dal d.lgs., 15 febbraio 2016 n. 38, e sul più recente orientamento giurisprudenziale che consente l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell'Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, non ha considerato l'istanza inammissibile per irreperibilità o per la mancata indicazione di attività risocializzante da svolgere in Italia, ma è entrato nel merito formulando un giudizio prognostico negativo sul buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.

Al riguardo ha evidenziato che Rebei Salah, con le ripetute violazioni del decreto di espulsione e le indicazioni volutamente erronee sul suo domicilio, ha 42. dimostrato di non essere affidabilevÓi non avere ancora avviato alcun processo di revisione critica del passato deviante. Rispetto a questo apparato argomentativo, che costituisce il nucleo centrale della decisione, il ricorrente nulla ha osservato, limitando l'impugnazione su punti non decisivi. 3.1. La questione di costituzionalità non è rilevante concernendo norme relative alla fase esecutiva della misura alternativa non applicabili, quindi, al caso una volta esclusc\,in radice la concessione del beneficio. 4 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma i