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Ordinanza — n. 44879/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44879/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44879/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corteiappello di Genova, con sentenza in data 9 dicembre 2020, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 21 luglio 2017, nei confronti di Giorgio Salis in relazione al reato di cui al all'art. 76, comma 3, di. n. 159 del 2011, 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: - vizio di motivazione con riferimento al mancato accoglimento della doglianza difensiva.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44879/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 76, comma 3, di. n. 159 del 2011, 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: - vizio di motivazione con riferimento al mancato accoglimento della doglianza difensiva.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali obbligo di articolare le censure motivi di cassazione ricorso all'autorità di vigilanza censure procedurali controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIS GIORGIO nato a SANT'ANTIOCO il 25/02/1957 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corteiappello di Genova, con sentenza in data 9 dicembre 2020, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 21 luglio 2017, nei confronti di Giorgio Salis in relazione al reato di cui al all'art. 76, comma 3, di. n. 159 del 2011, 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: - vizio di motivazione con riferimento al mancato accoglimento della doglianza difensiva.

3. L'unico motivo è inammissibile per genericità. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francespo liffi FpQ asa OSi T A TA IN CA