Ordinanza — n. 44878/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORHIDAN VASILE nato il 27/09/1979 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di BARI, con sentenza in data 1 dicembre 2020, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 18 novembre 2019, nei confronti di Vasile Borhidan in relazione al reato di cui all' art. 235 cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 235 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44878/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di Appello di BARI, con sentenza in data 1 dicembre 2020, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 18 novembre 2019, nei confronti di Vasile Borhidan in relazione al reato di cui all' art. 235 cod. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORHIDAN VASILE nato il 27/09/1979 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di BARI, con sentenza in data 1 dicembre 2020, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 18 novembre 2019, nei confronti di Vasile Borhidan in relazione al reato di cui all' art. 235 cod. pen..
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen.. La Corte di appello ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto ha valorizzato la permanenza del reato in contrasto con le emergenze probatorie. Risulta infatti che il Borhidan ha trasgredito l'ordine di allontanamento dopo un considerevole lasso di tempo dal reato accertato nel giudizio di cognizione e non ha opposto alcun resistenza in occasione del controllo di polizia. Né costituiscono da soli condizioni ostative all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. i precedenti penali perché di diversa indole.
3. L'unico motivo di ricorso è inammissibile. La Corte di appello nell'escludere la particolare tenuità dei fatto, ha correttamente valorizzato, richiamando la sentenza di primo grado, un elemento sintomatico oggettivo ossia il lungo periodo trascorso dopo il rimpatrio non autorizzato ritenendolo, con motivazione non manifestamente illogica, dimostrativo di una prolungata offesa al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. 4 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannallí ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Filip _,T el Casa