Cassation appeal dismissed for lack of specific factual elements supporting the illegality claim against administrative act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the factual elements underlying his claim of illegality. Although the appellant argued the administrative act was illegal, he did not point to specific parts of the lower court's reasoning that contradicted this assertion. Consequently, the court could not exercise its supervisory role, leading to dismissal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the factual elements supporting the censure; without this, the appeal is inadmissible as it prevents the appellate court from identifying the grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTAFFA ANGELO nato a CATANZARO il 18/11/1985 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E EN DIRITTO cL; La CORTE)APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 14/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CATANZARO, in data 02/07/2018, nei confronti di CANTAFFA ANGELO in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs.n. 159 del Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato con riferimento alla illegittimità del provvedimento amministrativo. Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto„ a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il ricorso si limita a dedurre l'illegittimità del provvedimento senza confrontarsi con la motivazione che ha posto in luce le caratteristiche del provvedimento. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il Consigkere Estenso Il Presidente DEP tN CA