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Ordinanza — n. 44876/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against early release denial due to recent murder showing lack of reintegration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44876/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giuseppe Baccellieri's appeal inadmissible regarding his request for early release. The Court of Supervision rejected the request because Baccellieri committed a murder shortly after release, proving a lack of reintegration will. The Court held that this recent criminal conduct invalidates the applicant's claim for the preceding detention period as well.

Regesto Legislator

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Art. 60 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In proceedings for early release, recent criminal conduct by the applicant in freedom can be used to demonstrate a lack of reintegration will for all preceding periods of detention.

Parole chiave

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early release proceedings reintegration will assessment recent criminal conduct inadmissible appeal supervision court liberazione di detenuti prescrizione della pena semilibertà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 60 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi
Sez. 1, Sentenza n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci
Sez. 1, Sentenza n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCELLIERI GIUSEPPE nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 29/11/1986 avverso l'ordinanza del 01/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BARI, con ordinanza in data 01/12/2020, rigettava il reclamo proposto da BACCELLIERI GIUSEPPE avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Bari in data 30/6/2020 che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata in relazione ai periodi dal 5/11/2010 al 13/8/2015 (custodia cautelare) e dal 13/2/2019 al 12/8/2019. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valorizzazione, per rigettare la richiesta relativa al periodo dal 5/11/2010 al 13/8/2015, della successiva commissione di un reato (omicidio) peraltro ancora sub judice.

Il ricorso è inammissibile. Premesso che il ricorso non contesta il rigetto per il periodo dal 13/2/2019 al 12/8/2019, esso è inammissibile anche per i semestri precedenti. Il Tribunale di sorveglianza ha valutato, con motivazione logica e non contraddittoria, gli elementi di fatto, puntualmente esposti, dai quali ha dedotto la carenza dell'adesione al trattamento rieducativo, specificando che l'episodio di omicidio, per il quale il ricorrente è stato condannato in primo grado a trent'anni di reclusione e del quale egli stesso non nega la responsabilità pur sostenendo una diversa qualificazione giuridica, rappresenta non solo la mancata adesione al percorso rieducativo, ma anche l'indice di una personalità tuttora attaccata ai valori della sub- cultura deviante nell'ambito dei quali erano maturati i fatti che hanno condotto alla sentenza in esecuzione.

Il Tribunale di sorveglianza ha, inoltre, valorizzato, con motivazione logicamente ineccepibile, la specifica gravità dell'episodio di omicidio, evidenziando che il condannato lo ha commesso a distanza di poco più di un anno dalla scarcerazione, così confermando il giudizio negativo sul percorso di rieducazione. Sotto tale angolo visuale, quindi, appare immune clvizi la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui afferma che tali comportamenti dimostrano il fallimento del percorso rieducativo anche per il periodo precedente all'omicidio, trascorso in regime cautelare custodiale, posto che alla prima occasione utile il ricorrente ha posto in essere l'ulteriore condotta deviante sopra ricordata.

Il Collegio, in proposito, condivide il costante orientamento di legittimità secondo il quale "in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di detenzione. Ed invero, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato appare come sicuro elemento rivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione» (Sez. 1, Sentenza n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705;

Sez. 1, Sentenza n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186). Le censure sviluppate nel ricorso sono unicamente confutative. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il Consigliere frtns Il Presidente IPPO CASA DEPOSI TATA rN