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Ordinanza — n. 44869/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44869/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44869/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe ha ratificato i decreti del Magistrato di sorveglianza del 16 gennaio 20202 e del 6 agosto 2020 ed ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui Di Gioia Salvatore aveva chiesto la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44869/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 94 d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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divieto di rappresentanza dell'avvocato allontanamento malgrado rischio di persecuzione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia inesigibile malgrado lesioni salute disdetta in periodo di prova ammissione provvisoria

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
4 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOIA SALVATORE nato a VENOSA il 07/01/1984 avverso l'ordinanza del 06/08/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe ha ratificato i decreti del Magistrato di sorveglianza del 16 gennaio 20202 e del 6 agosto 2020 ed ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui Di Gioia Salvatore aveva chiesto la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Propone ricorso per cassazione il Di Gioia, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione all'art. 70, comma 6, Ord. pen., per avere partecipato al Collegio quale relatore ed estensore lo stesso giudice persona fisica che aveva emesso, nella qualità di magistrato di sorveglianza i decreti ratificati; - mancanza di motivazione per assenza di valutazione delle doglianze difensive.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha chiarito, con opzione ermeneutica condivisibile, che non ricorre alcuna causa di incompatibilità a comporre il collegio del tribunale di sorveglianza, che debba decidere su istanze per la concessione di misure alternative, nei confronti del magistrato di sorveglianza che su di esse si sia già pronunciato in via provvisoria (Sez. 1, n.. 26201 del 26/05/2009, Leotta, Rv. 243815). 3.2. Il secondo motivo è generico e non si confronta con l'ampio apparato argomentativo del provvedimento impugnato che ha fondato la decisione negativa non solo sul divieto di cui all'art. 58 -quater, commi 1,2 e 3, Ord. pen. ma anche sull'inidoneità in concreto della misura richiesta a fronteggiare la rilevante pericolosità sociale del condannato. 4 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Aliffi Filippo Casa n. DEPOSITATA