Ordinanza — n. 44867/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL SAADAOUI OUA3DI nato TUNISIA il 09/03/1982 avverso l'ordinanza del 28/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di PERUGIA, con ordinanza in data 28/01/2021, rigettava l'opposizione proposta da EL SAADAOUI OUAJDI avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 24/2/2020 con il quale veniva disposta l'espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 Ricorre EL SAADAOUI OUAJDI, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 44867/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL SAADAOUI OUA3DI nato TUNISIA il 09/03/1982 avverso l'ordinanza del 28/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di PERUGIA, con ordinanza in data 28/01/2021, rigettava l'opposizione proposta da EL SAADAOUI OUAJDI avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 24/2/2020 con il quale veniva disposta l'espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 Ricorre EL SAADAOUI OUAJDI, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il Consigliere STEF N Il Presidente FILIPPO CAS.., -DEPOSITATA rN CANeF