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Ordinanza — n. 44866/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44866/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44866/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMAGNOLI ALESSANDRO nato a ROMA il 14/05/1978 avverso il decreto del 06/05/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBOfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; RITENUTO IN FATE-0 E IN DIRITTO Il MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di VITERBO, con ordinanza in data 06/05/2021, dichiarava inammissibile ex art. 666, comma 2, c.p.p., il reclamo disciplinare proposto da ROMAGNOLI ALESSANDRO in assenza di motivi. Ricorre ROMAGNOLI ALESSANDRO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44866/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di VITERBOfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; RITENUTO IN FATE-0 E IN DIRITTO Il MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di VITERBO, con ordinanza in data 06/05/2021, dichiarava inammissibile ex art. 666, comma 2, c.p.p., il reclamo disciplinare proposto da ROMAGNOLI ALESSANDRO in assenza di motivi. Ricorre ROMAGNOLI ALESSANDRO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom allontanamento malgrado rischio di persecuzione diritto romano legge sull'asilo obbligo di articolare le censure contributo alimentare provvisorio

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMAGNOLI ALESSANDRO nato a ROMA il 14/05/1978 avverso il decreto del 06/05/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBOfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; RITENUTO IN FATE-0 E IN DIRITTO Il MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di VITERBO, con ordinanza in data 06/05/2021, dichiarava inammissibile ex art. 666, comma 2, c.p.p., il reclamo disciplinare proposto da ROMAGNOLI ALESSANDRO in assenza di motivi. Ricorre ROMAGNOLI ALESSANDRO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 /,../ Il Consigliere Estensor STEFANO-- Il Presidente FILIPPO CASA DEPOSITATA IN CANCELLERIA -3