Ordinanza — n. 44865/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEZZI GABRIELE nato a LECCE il 28/09/1971 avverso l'ordinanza del 23/03/2021 del TRIBUNALE di LECCEfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di LECCE, giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 23/03/2021, rigettava la richiesta ex art. 671 c.p.p. avanzata da LEZZI GABRIELE. Ricorre LEZZI GABRIELE, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44865/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 671 c.p.p. avanzata da LEZZI GABRIELE. Ricorre LEZZI GABRIELE, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEZZI GABRIELE nato a LECCE il 28/09/1971 avverso l'ordinanza del 23/03/2021 del TRIBUNALE di LECCEfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di LECCE, giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 23/03/2021, rigettava la richiesta ex art. 671 c.p.p. avanzata da LEZZI GABRIELE. Ricorre LEZZI GABRIELE, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il Consigliere Estens Il Presidente FILIPPCAS(1, , C-- r--1.-\- ' —CTEPOSI TATA IN CANCF!