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Ordinanza — n. 44864/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44864/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44864/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE ANTONIO nato a RIESI il 06/09/1966 avverso la sentenza del 27/04/2021 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAga t o avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; 1 II GIP del Tribunale di Caltanissetta, con sentenza in data 27 aprile 2021, ha applicato nei confronti di Antonio Volpe la pena concordata dalle parti ex art.444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 23, comma 1 n. 2 e comma 3, legge n. 110 del 1975 (capo 1), 2 e 7 legge, 2 ottobre 1967, n. 895 (capo 2); 648 cod. pen. (capo 3) e 697, comma 1, cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44864/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 23, comma 1 n. 2 e comma 3, legge n. 110 del 1975 (capo 1), 2 e 7 legge, 2 ottobre 1967, n. 895 (capo 2); 648 cod. pen. (capo 3) e 697, comma 1, cod. pen.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale motivi di cassazione recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio infrazione alla legge sulle armi motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ne segue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE ANTONIO nato a RIESI il 06/09/1966 avverso la sentenza del 27/04/2021 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAga t o avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 II GIP del Tribunale di Caltanissetta, con sentenza in data 27 aprile 2021, ha applicato nei confronti di Antonio Volpe la pena concordata dalle parti ex art.444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 23, comma 1 n. 2 e comma 3, legge n. 110 del 1975 (capo 1), 2 e 7 legge, 2 ottobre 1967, n. 895 (capo 2); 648 cod. pen. (capo 3) e 697, comma 1, cod. pen.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di cui al capo 3) essendo decorso il termine di prescrizione.

3. L'unico motivo è inammissibile. 3.1. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. 3.2. In base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Ne segue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quindi anche quella avente ad oggetto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Aliffi Filip o Casa e_ —o