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Ordinanza — n. 44862/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44862/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44862/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza in data 08 ottobre 2015, ha condannato Giovanni Papale alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all' art. 660 cod. pen. A mezzo del difensore fiduciario, avverso tale sentenza l'imputata ha proposto appello, chiedendo, nel merito, l'assoluzione.

Regesto Legislator

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art. 660 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44862/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 660 cod. pen. A mezzo del difensore fiduciario, avverso tale sentenza l'imputata ha proposto appello, chiedendo, nel merito, l'assoluzione.

Parole chiave

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vizi procedurali censura formulata in modo carente sviamento della giustizia permesso di promuovere un procedimento penale difetto di legittimazione del ministero pubblico gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 660 cod. pen
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza in data 08 ottobre 2015, ha condannato Giovanni Papale alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all' art. 660 cod. pen.
art. 613 cod. proc. pen
L'impugnazione è tuttavia inammissibile in quanto proposta da difensore non ancora abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori alla data di presentazione del ricorso (19 febbraio 2016), perché iscrittosi nell'albo speciale ex art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 7403/2014
Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALE GIOVANNI nato a BELLONA il 24/04/1948 avverso la sentenza del 08/10/2015 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza in data 08 ottobre 2015, ha condannato Giovanni Papale alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all' art. 660 cod. pen.

2. A mezzo del difensore fiduciario, avverso tale sentenza l'imputata ha proposto appello, chiedendo, nel merito, l'assoluzione.

3. Trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., va premesso che, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., verificata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento in sede di legittimità e l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, il giudice d'appello impropriamente adito ha correttamente trasmesso gli atti a questa Corte (cfr. Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile e a., Rv. 273738;

Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini, Rv. 259532). L'impugnazione è tuttavia inammissibile in quanto proposta da difensore non ancora abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori alla data di presentazione del ricorso (19 febbraio 2016), perché iscrittosi nell'albo speciale ex art. 613 cod. proc. pen. in data successiva (24 febbraio 2017). La sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690;

Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Aliffi Fil" r o Casa DEPOSITATA