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Ordinanza — n. 44859/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44859/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44859/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANO ALESSANDRO nato a CATANIA il 19/07/1974 avverso l'ordinanza del 04/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANIA, con ordinanza in data 04/11/2020, rigettava il reclamo proposto nell'interesse di STRANO ALESSANDRO avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Siracusa che aveva dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto avverso il provvedimento disciplinare del 3/12/2019. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ammissibilità dell'originario reclamo non essendo stata accertata la capacità naturale del condannato, sicché il procedimento era viziato, come dallo stesso denunciato.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44859/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché ostinatamente deduce la questione della capacità del condannato che era però estranea alle doglianze sviluppate dal condannato con il reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento disciplinare nel quale aveva unicamente dedotto la violazione delle regole procedimentali. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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mancanza di disciplina procedura disciplinare militare procedura disciplinare degli avvocati attitudine all'integrazione capacità processuale indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANO ALESSANDRO nato a CATANIA il 19/07/1974 avverso l'ordinanza del 04/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANIA, con ordinanza in data 04/11/2020, rigettava il reclamo proposto nell'interesse di STRANO ALESSANDRO avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Siracusa che aveva dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto avverso il provvedimento disciplinare del 3/12/2019. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ammissibilità dell'originario reclamo non essendo stata accertata la capacità naturale del condannato, sicché il procedimento era viziato, come dallo stesso denunciato.

Il ricorso è inammissibile perché ostinatamente deduce la questione della capacità del condannato che era però estranea alle doglianze sviluppate dal condannato con il reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento disciplinare nel quale aveva unicamente dedotto la violazione delle regole procedimentali. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il Presidente FILIPO t,i DEPOSITATA tN CANCFt 1.muk - 37IC 2021