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Ordinanza — n. 44857/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44857/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44857/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FILIPPO GIUSEPPE nato a CASAL DI PRINCIPE il 18/02/1962 avverso l'ordinanza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La CORTEAPPELLO di NAPOLI, giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 07/12/2020, rigettava l'istanza di bis in idem ex art. 649, 669 c.p.p. avanzata da DI FILIPPO GIUSEPPE. Ricorre DI FILIPPO GIUSEPPE, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44857/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 649, 669 c.p.p. avanzata da DI FILIPPO GIUSEPPE. Ricorre DI FILIPPO GIUSEPPE, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a ricorrere capacità di stare in giudizio motivi di cassazione diritto a un difensore legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FILIPPO GIUSEPPE nato a CASAL DI PRINCIPE il 18/02/1962 avverso l'ordinanza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTEAPPELLO di NAPOLI, giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 07/12/2020, rigettava l'istanza di bis in idem ex art. 649, 669 c.p.p. avanzata da DI FILIPPO GIUSEPPE. Ricorre DI FILIPPO GIUSEPPE, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il Consigliere Estensore STEFANO APRIL Il Presidente PPO cpA Lir DEPOSITATA IN CANCELLERIA -3 't 2