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Ordinanza — n. 44855/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44855/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44855/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Cortevappello di Napoli, con sentenza in data 29 ottobre 2020, ha confermato la condanna, alla pena ritenuta di giustizia, pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 3 giugno 2018, nei confronti di Vincenzo Cicala, in relazione al reato di cui all' art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44855/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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prognosi di pericolosità prova del rischio persecuzione minaccia non comprovata pericolo di reiterazione elemento costitutivo del rischio valutazione del rischio di fuga

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICALA VINCENZO nato a RECALE il 04/10/1967 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Cortevappello di Napoli, con sentenza in data 29 ottobre 2020, ha confermato la condanna, alla pena ritenuta di giustizia, pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 3 giugno 2018, nei confronti di Vincenzo Cicala, in relazione al reato di cui all' art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. L'unico motivo proposto è inammissibile. 3.1. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) 3.2.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (particolare pericolosità desunta dalle modalità concrete della condotta), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consiglie