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Ordinanza — n. 44853/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44853/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44853/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 21 dicembre 2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Genova, in data 23 maggio 2019, nei confronti di Curana Teodor e Curana Tauland, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen, previa concessione ad entrambi gli imputati delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, riduceva la pena inflitta a quattro anni di reclusione 2. Propongono ricorso per cassazione Curana Teodor e Curana Tauland, per - tramite del comune difensore di fiducia, deducendo nei due distinti atti di impugnazione il seguente motivo: - violazione di legge in relazione agli artt. 133 cod. pen., 544 e 546 cod. proc. pen. Lamentano, più nello specifico, l'omessa motivazione con riferimento alle condizioni di cui all'art. 129 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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artt. 133 cod. pen, art. 129 cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44853/2021 — snpen · Corte di Cassazione: È stato sul punto affermato che «a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853).

Parole chiave

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adeguamento della pena riduzione della pena sanzioni penali revoca della sospensione condizionale prescrizione della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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artt. 133 cod. pen
Propongono ricorso per cassazione Curana Teodor e Curana Tauland, per - tramite del comune difensore di fiducia, deducendo nei due distinti atti di impugnazione il seguente motivo: - violazione di legge in relazione agli artt. 133 cod. pen., 544 e 546 cod.
art. 129 cod. pen
Lamentano, più nello specifico, l'omessa motivazione con riferimento alle condizioni di cui all'art. 129 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
I ricorsi sono inammissibili perché proposti avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Lamentano, più nello specifico, l'omessa motivazione con riferimento alle condizioni di cui all'art. 129 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CURANA TEODOR nato il 02/11/1994 CURANA TAULAND nato il 26/08/1993 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA[dato avviso alle partid udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 21 dicembre 2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Genova, in data 23 maggio 2019, nei confronti di Curana Teodor e Curana Tauland, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen, previa concessione ad entrambi gli imputati delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, riduceva la pena inflitta a quattro anni di reclusione 2. Propongono ricorso per cassazione Curana Teodor e Curana Tauland, per - tramite del comune difensore di fiducia, deducendo nei due distinti atti di impugnazione il seguente motivo: - violazione di legge in relazione agli artt. 133 cod. pen., 544 e 546 cod. proc. pen. Lamentano, più nello specifico, l'omessa motivazione con riferimento alle condizioni di cui all'art. 129 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio.

3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. 3.1 Dalla sentenza in verifica e dal verbale del processo di appello emerge che le parti hanno raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per l'accoglimento del solo motivo riguardante il trattamento sanzionatorio e per la misura della pena da applicare al caso di specie, previa rinuncia da parte dell'imputato ai "motivi di merito". 3.2 Pertanto, non è consentito proporre col ricorso per cassazione censure che attengano ai motivi oggetto di rinuncia, poiché sui relativi capi e punti risulta già essersi formato il giudicato in dipendenza delle scelte processuali liberamente effettuate dall'imputato.

È stato sul punto affermato che «a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853).

Non è nemmeno possibile censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Le uniche doglianze proponibili con il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta.

D'altra parte, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114).

4. In conclusione, proponendo l'impugnazione questioni inerenti alla determinazione della pena o, comunque, a capi oggetto di rinunzia, essa deve essere dichiarata inammissibile, stante l'intervenuto concordato, secondo la previsione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen..

5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Aliffi Fili