Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of mandatory defense representation under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner failed to engage a qualified defense attorney as required by the new procedural code. Although the petitioner attempted to file the appeal personally, the law enacted in August 2017 mandates that all such appeals must be signed by a registered defense lawyer to avoid rejection. Consequently, the court rejected the request for home detention and ordered the petitioner to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals for cassation must be signed by a qualified defense attorney; personal filing without such representation renders the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELMEKKI MOHAMED nato il 14/01/1974 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO Elato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso - avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato, il 20 aprile 2021, la richiesta di Belmekki Mohamed di detenzione domiciliare - è stato proposto personalmente da quest'ultimo. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U., 21 dicembre 2017, n. 891.4/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010).. Il ricorso deve pertanto &ssere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Aliffi Filto Casar •) DEPOSITATA MI CANCELLERIA - 3 2021