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Ordinanza — n. 44849/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44849/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44849/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso - avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Torino ha rigettato, il 30 aprile 2020, la richiesta di Angelo Amoretti di misura alternativa in via provvisoria - è stato proposto personalmente da quest'ultimo, senza l'articolazione dei motivi. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi a13 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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art. 591 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44849/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Inoltre, a norma dell'art. 591 cod. proc. pen., l'impugnazione, e quindi anche il ricorso per cassazione, è inammissibile in caso di inosservanza della disposizione che impone l'articolazione di motivi. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate procedimenti e rimedi accessori rigetto provvisorio dell'opposizione ricorso all'autorità di vigilanza provvedimenti provvisori obbligazione a facoltà alternativa

Disposizioni normative citate

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art. 591 cod. proc. pen
Inoltre, a norma dell'art. 591 cod. proc. pen., l'impugnazione, e quindi anche il ricorso per cassazione, è inammissibile in caso di inosservanza della disposizione che impone l'articolazione di motivi.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMORETTI ANGELO nato a TORRE ANNUNZIATA il 22/06/1988 avverso l'ordinanza del 30/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO Eato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso - avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Torino ha rigettato, il 30 aprile 2020, la richiesta di Angelo Amoretti di misura alternativa in via provvisoria - è stato proposto personalmente da quest'ultimo, senza l'articolazione dei motivi. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi a13 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Inoltre, a norma dell'art. 591 cod. proc. pen., l'impugnazione, e quindi anche il ricorso per cassazione, è inammissibile in caso di inosservanza della disposizione che impone l'articolazione di motivi. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensor