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Ordinanza — n. 44842/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44842/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44842/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HEDFI ALAEDDINE nato il 12/01/1986 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 9 dicembre 2020, ha confermato la condanna alla pena di mesi due di arresto pronunciata dal Tribunale di Imperia, in data 28 febbraio 2019, nei confronti di Hedfi Alaeddine in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 3, DL n. 159 del 2011 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è inammissibile perché non si confronta criticamente con la motivazione della decisione impugnata che ha giustificato l'esclusione dellTínvocato beneficio con argomentazioni non manifestamente illogiche, imperniate sulla negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi e gravi precedenti penali, pertanto, non sindacabili nel giudizio di legittimità (Sez. 6, n. t 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44842/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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controllo periodico della detenzione detenzione eccessiva arresto capacità di subire la carcerazione condizioni della detenzione preventiva proporzionalità della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HEDFI ALAEDDINE nato il 12/01/1986 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 9 dicembre 2020, ha confermato la condanna alla pena di mesi due di arresto pronunciata dal Tribunale di Imperia, in data 28 febbraio 2019, nei confronti di Hedfi Alaeddine in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 3, DL n. 159 del 2011 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è inammissibile perché non si confronta criticamente con la motivazione della decisione impugnata che ha giustificato l'esclusione dellTínvocato beneficio con argomentazioni non manifestamente illogiche, imperniate sulla negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi e gravi precedenti penali, pertanto, non sindacabili nel giudizio di legittimità (Sez. 6, n. t 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Aliffi Filippo Casa DEPOSITATA IN C