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Ordinanza — n. 44840/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44840/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44840/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCELLI ANGELO nato a NAPOLI il 27/09/1965 avverso l'ordinanza del 14/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANZARO, con ordinanza in data 14/01/2021, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di BUCCELLI ANGELO volta a ottenere il differimento della pena ex art. 147 cod. pen. e la detenzione domiciliare per gravi motivi di salute ex art. 47-ter, comma I- ter, ord. pen. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della misura domiciliare sussistendo le gravi condizioni di salute; del resto, la relazione clinica non è stata aggiornata.

Regesto Legislator

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art. 147 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44840/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANZARO, con ordinanza in data 14/01/2021, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di BUCCELLI ANGELO volta a ottenere il differimento della pena ex art. 147 cod. pen. e la detenzione domiciliare per gravi motivi di salute ex art. 47-ter, comma I- ter, ord. pen. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della misura domiciliare sussistendo le gravi condizioni di salute; del resto, la relazione clinica non è stata aggiornata.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute capacità di subire la carcerazione collocamento in una casa di salute o di custodia mantenimento della carcerazione di sicurezza tolleranza del soggiorno trattamento residenziale delle dipendenze

Disposizioni normative citate

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art. 147 cod. pen
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANZARO, con ordinanza in data 14/01/2021, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di BUCCELLI ANGELO volta a ottenere il differimento della pena ex art. 147 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCELLI ANGELO nato a NAPOLI il 27/09/1965 avverso l'ordinanza del 14/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANZARO, con ordinanza in data 14/01/2021, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di BUCCELLI ANGELO volta a ottenere il differimento della pena ex art. 147 cod. pen. e la detenzione domiciliare per gravi motivi di salute ex art. 47-ter, comma I- ter, ord. pen. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della misura domiciliare sussistendo le gravi condizioni di salute; del resto, la relazione clinica non è stata aggiornata.

Le censure sono generiche perché non si confrontano con l'accertata assenza di incompatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo, in relazione alla quale neppure il ricorrente deduce l'aggravamento, e con la pericolosità del condannato. A fronte di tale accertata pericolosità il ricorso è silente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il Consigliere Estensore STEF AP JLE Il Presidente FILIPPO CASA DEPOSITATA IN CANCELLE