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Ordinanza — n. 44838/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44838/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44838/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANAIA GIOVANNI nato a LOCRI il 22/02/1975 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANZARO, con ordinanza in data 21/01/2021, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di PANAIA GIOVANNI volta a ottenere il differimento della pena ex art. 147 cod. pen. e la detenzione domiciliare per gravi motivi di salute ex art. 47-ter, comma I- ter, ord. pen. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo: - violazione di legge perché dell'organo collegiale ha fatto parte anche il magistrato che aveva rigettato in via provvisoria la richiesta; - vizio di motivazione con riferimento al rigetto della misura domiciliare sussistendo le gravi condizioni di salute che rendono inumano il trattamento carcerario;

Regesto Legislator

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art. 147 cod. pen, art. 37 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44838/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è inammissibile perchè si è da tempo chiarito che "L'esistenza di una causa d' incompatibilità, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato di sorveglianza che, dopo aver rigettato l'istanza di rinvio della esecuzione della pena e di ammissione alla detenzione domiciliare in via di urgenza, aveva poi concorso a comporre il tribunale collegiale competente a decidere sulla medesima domanda in via ordinaria)" (Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014 - dep. 2015, Condorelli, Rv. 263179).

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute aiuto all'evasione di detenuti capacità di subire la carcerazione esenzione dalla pena pena privativa della libertà regime penitenziario

Disposizioni normative citate

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art. 147 cod. pen
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANZARO, con ordinanza in data 21/01/2021, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di PANAIA GIOVANNI volta a ottenere il differimento della pena ex art. 147 cod. pen.
art. 37 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANAIA GIOVANNI nato a LOCRI il 22/02/1975 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANZARO, con ordinanza in data 21/01/2021, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di PANAIA GIOVANNI volta a ottenere il differimento della pena ex art. 147 cod. pen. e la detenzione domiciliare per gravi motivi di salute ex art. 47-ter, comma I- ter, ord. pen. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo: - violazione di legge perché dell'organo collegiale ha fatto parte anche il magistrato che aveva rigettato in via provvisoria la richiesta; - vizio di motivazione con riferimento al rigetto della misura domiciliare sussistendo le gravi condizioni di salute che rendono inumano il trattamento carcerario;

Il primo motivo è inammissibile perchè si è da tempo chiarito che "L'esistenza di una causa d' incompatibilità, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato di sorveglianza che, dopo aver rigettato l'istanza di rinvio della esecuzione della pena e di ammissione alla detenzione domiciliare in via di urgenza, aveva poi concorso a comporre il tribunale collegiale competente a decidere sulla medesima domanda in via ordinaria)" (Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014 - dep. 2015, Condorelli, Rv. 263179).

Le restanti censure sono generiche perché non si confrontano con l'accertata assenza di incompatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo e con la pericolosità del condannato, che, già in precedenza avviato alla detenzione domiciliare per motivi di salute, si è reso responsabile di evasione e di gravi reati. A fronte di tale accertata pericolosità il ricorso è silente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2y17 Il Consigliere EstfifíSo STE NO Il Presidente DEPOSITATA I PO CAS e IN CAN II