Ordinanza — n. 44838/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANAIA GIOVANNI nato a LOCRI il 22/02/1975 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANZARO, con ordinanza in data 21/01/2021, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di PANAIA GIOVANNI volta a ottenere il differimento della pena ex art. 147 cod. pen. e la detenzione domiciliare per gravi motivi di salute ex art. 47-ter, comma I- ter, ord. pen. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo: - violazione di legge perché dell'organo collegiale ha fatto parte anche il magistrato che aveva rigettato in via provvisoria la richiesta; - vizio di motivazione con riferimento al rigetto della misura domiciliare sussistendo le gravi condizioni di salute che rendono inumano il trattamento carcerario;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 147 cod. pen, art. 37 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44838/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è inammissibile perchè si è da tempo chiarito che "L'esistenza di una causa d' incompatibilità, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato di sorveglianza che, dopo aver rigettato l'istanza di rinvio della esecuzione della pena e di ammissione alla detenzione domiciliare in via di urgenza, aveva poi concorso a comporre il tribunale collegiale competente a decidere sulla medesima domanda in via ordinaria)" (Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014 - dep. 2015, Condorelli, Rv. 263179).
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANAIA GIOVANNI nato a LOCRI il 22/02/1975 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANZARO, con ordinanza in data 21/01/2021, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di PANAIA GIOVANNI volta a ottenere il differimento della pena ex art. 147 cod. pen. e la detenzione domiciliare per gravi motivi di salute ex art. 47-ter, comma I- ter, ord. pen. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo: - violazione di legge perché dell'organo collegiale ha fatto parte anche il magistrato che aveva rigettato in via provvisoria la richiesta; - vizio di motivazione con riferimento al rigetto della misura domiciliare sussistendo le gravi condizioni di salute che rendono inumano il trattamento carcerario;
Il primo motivo è inammissibile perchè si è da tempo chiarito che "L'esistenza di una causa d' incompatibilità, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato di sorveglianza che, dopo aver rigettato l'istanza di rinvio della esecuzione della pena e di ammissione alla detenzione domiciliare in via di urgenza, aveva poi concorso a comporre il tribunale collegiale competente a decidere sulla medesima domanda in via ordinaria)" (Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014 - dep. 2015, Condorelli, Rv. 263179).
Le restanti censure sono generiche perché non si confrontano con l'accertata assenza di incompatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo e con la pericolosità del condannato, che, già in precedenza avviato alla detenzione domiciliare per motivi di salute, si è reso responsabile di evasione e di gravi reati. A fronte di tale accertata pericolosità il ricorso è silente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2y17 Il Consigliere EstfifíSo STE NO Il Presidente DEPOSITATA I PO CAS e IN CAN II