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Ordinanza — n. 44837/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as discretionary sentencing comparisons fall outside appellate review unless arbitrary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44837/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court erred by failing to recognize generic mitigating circumstances due to the crime's low gravity and early admission of guilt. The court ruled that comparing opposing circumstances is a discretionary act of the trial judge, which is immune from cassation review unless the decision was arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Discretionary judgments regarding the comparison of mitigating and aggravating circumstances fall outside the scope of cassation review unless they result from mere arbitrium or illogical reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing discretion review mitigating circumstances comparison appellate court jurisdiction arbitrary judicial reasoning scemata imputabilità circostanza attenuante partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 495 cod. pen
30 del 2007 e all'art. 495 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANCU DAN ALEXANDRU nato il 27/06/1997 2,3/41/2.020 avverso la sentenza del r7[01/202A della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino, con sentenzatata Q7 gennaio 2021, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 5 giugno 2019, nei confronti di Iancu Dan Alexandru, in relazione ai reati di cui all'art. 20, comma 14, d.lgs. n. 30 del 2007 e all'art. 495 cod. pen.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente unico motivo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza nonostante la non particolare gravità del fatto e l'ammissione di responsabilità sin dall'inizio del procedimento.

3. Il motivo è inammissibile. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nella specie la Corte distrettuale ha, inoltre, valorizzato anche la negativa personalità dell'imputato desunta dalla recidiva.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Aliffi Filippo Casa ) D IN EPOSIT