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Ordinanza — n. 44833/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44833/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44833/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTAGLIATORE ROSA nato a TORRE ANNUNZIATA il 09/01/1960 avverso l'ordinanza del 08/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 8 aprile 2021, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato la domanda con cui Rosa Intagliatore aveva chiesto la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44833/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione la Intagliatore, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo il seguente unico motivo: - violazione di legge in relazione all'art. 47 Ord. pen.. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'assenza di proposta risocializzante ed in particolare l'assenza di adeguata attività lavorativa costituisca, da sola, condizione ostativa all'accoglimento del beneficio, pur a fronte di molteplici indicatori della positiva evoluzione della personalità della condannata.

Parole chiave

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attitudine all'integrazione dipendenza dall'assistenza sociale idoneità al collocamento aiuti a carattere sociale accredito per compiti assistenziali misura terapeutica stazionaria

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
4 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTAGLIATORE ROSA nato a TORRE ANNUNZIATA il 09/01/1960 avverso l'ordinanza del 08/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 8 aprile 2021, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato la domanda con cui Rosa Intagliatore aveva chiesto la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.

2. Propone ricorso per cassazione la Intagliatore, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo il seguente unico motivo: - violazione di legge in relazione all'art. 47 Ord. pen.. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'assenza di proposta risocializzante ed in particolare l'assenza di adeguata attività lavorativa costituisca, da sola, condizione ostativa all'accoglimento del beneficio, pur a fronte di molteplici indicatori della positiva evoluzione della personalità della condannata.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La censura non solo si limita a prospettare la sussistenza di elementi postivi di valutazione in grado di sopperire all'assenza di attività lavorativa senza nemmeno indicarli in concreto, ma non si confronta nemmeno con il nucleo centrale dell'apparato argomentativo del provvedimento impugnato che ha ancorato, più in radice, la decisione sfavorevole al mancato avvio, alla luce delle valutazioni espresse dalla equipe trattamentale, di un percorso di risocializzazione affidabile e all'eccessiva ampiezza del beneficio richiesto rispetto alla pericolosità sociale. 4 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente F, ancesco Aliffi Filippo Casa ,...i' NO' DEPOSITAT