Italian court dismisses appeal against habitual offender declaration, upholding trial court's factual assessment of social danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Floris Tommaso inadmissible, rejecting his claim regarding the habitual offender declaration and social danger. The trial court had confirmed the habitual offender status while applying a less restrictive security measure of supervised liberty. The Supreme Court ruled that it lacks the power to re-evaluate factual elements, reserving such assessments exclusively for the lower court's discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements established by the lower court, as such assessment is exclusively reserved to the court of first instance, and mere alternative evaluation of procedural findings does not constitute a defect of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIS TOMMASO nato a ROMA il 13/01/1972 avverso l'ordinanza del 22/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di MILANO, con ordinanza in data 22/02/2021, confermava la declaratoria di delinquenza abituale pronunciata dal Magistrato di sorveglianza di Milano in data 19/10/2020 nei confronti di FLORIS TOMMASO e riformava la misura di sicurezza applicando la libertà vigilata per anni uno nella comunità ove lo stesso si trova ristretto in espiazione pena. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla delinquenza abituale e alla pericolosità sociale. Il ricorso è inammissibile.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Del resto, si è chiarito che "Non comporta l'obbligo di revoca della dichiarazione di delinquente abituale il ritenuto affievolimento della pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura di sicurezza, con la conseguente applicazione di misura meno afflittiva" (Sez. 1, Sentenza n. 4730 del 02/10/1998, P.G.in proc.Guidone, Rv. 211884), sicché le considerazioni positivamente svolte sull'affievolimento non possono tradrsi automaticamente nel venire meno delle condizioni per la declaratoria di delinquenza abituale.
D'altra parte, le condizioni per la dichiarazione di delinquenza abituale non sono contestate, mentre il ricorso propone una diversa valutazione degli elementi che hanno condotto alla valutazione di persistente pericolosità sociale alla luce del recentissimo avvio di un percorso di recupero e risocializzazione la cui concreta capacità di eliminare la pericolosità sociale deve essere ancora vagliata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il Consigliere Esten DEPOSITATA fu CANCE1 l FR1A - Il Presidente i — 31'D1d 20