Criminal appeal dismissed for inadmissibility; execution incident cannot convert to rescission request for absent judgment nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the convicted party attempted to use an execution incident to challenge a final judgment rendered in his absence. The court clarified that such procedural defects regarding citation must be addressed through a rescission request under Article 629-bis of the Code of Criminal Procedure, not an execution incident under Article 670. Since the rescission request was not filed within the statutory deadline, the original request for non-enforceability could not be converted, rendering the appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 670 c.p.p.; Art. 629-bis c.p.p.: A convicted person seeking to challenge a final judgment rendered in their absence due to citation defects cannot use an execution incident to question the title's enforceability; instead, they must file a rescission request within the prescribed deadline, as the execution incident remedy is strictly limited to other grounds and cannot be converted into a rescission claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTELLONE PASQUALE nato a PAGANI il 01/11/1958 avverso l'ordinanza del 16/07/2020 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 16/07/2020, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di MASTELLONE PASQUALE volta a ottenere la declaratoria di non esecutività ex articolo 670 cod. proc. pen. della sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 4 giugno 2019, divenuta irrevocabile in data 16 settembre 2019. Ricorre il condannato, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione della legge e il vizio della motivazione, con riguardo alla nullità del giudizio di merito perché svoltosi senza la corretta citazione a giudizio.
Il ricorso è inammissibile. Ciò che occorre, anzitutto, chiarire è la proponibilità dell'incidente di esecuzione e della restituzione nel termine avverso una sentenza pronunciata in assenza, quando si lamenta, come nel caso di specie, l'invalidità del giudizio per violazione del contraddittorio. Ebbene, si tratta di una questione che deve essere proposta con il rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., unica impugnazione straordinaria esperibile contro le sentenze pronunciate in assenza, quando si intenda dedurre la mancata conoscenza del procedimento anche derivante da nullità assolute verificatesi nel giudizio di merito.
In proposito si è recentemente espresso il massimo consesso della giurisprudenza di legittimità (notizia di decisione SU 26/11/2020, Lovric), il quale ha chiarito che: - il condannato con sentenza pronunciata «in assenza» che intenda eccepire nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione propria e/o del suo difensore nel procedimento di cognizione non può a tal fine adire il giudice dell'esecuzione, con richiesta ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., formulando questione sulla formazione del titolo esecutivo; - le nullità che abbiano riguardato la citazione dell'imputato e/o del difensore, coperte dal giudicato, pongano il condannato nella condizione di proporre richiesta di rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che, da quelle, sia derivata; - la richiesta formulata dal condannato, perché sia dichiarata la non esecutività della sentenza (art.670 cod. proc. pen.) in ragione di nullità che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, non è riqualificabile, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato (principio già affermato da Sez.
U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990). La questione della rescissione non è stata proposta nel termine di decadenza e l'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. non può essere convertita nel diverso rimedio straordinario, sicché il ricorso è inammissibile perché tale era l'originaria istanza del condannato; alla relativa declaratoria deve procedere la Corte di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il Consigli