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Ordinanza — n. 44823/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded lack of reasoning regarding sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44823/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant incorrectly argued that the lower court failed to balance generic mitigating circumstances against a contested aggravating circumstance when applying the agreed sentence. The court ruled the appeal manifestly unfounded because the mitigating circumstances legally operated without balancing since no aggravating circumstances existed in the charged offense, rendering the appellant's premise erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen.; Art. 129 c.p.p.: An appeal claiming a lack of reasoning regarding the balance between mitigating and aggravating circumstances is inadmissible if the facts do not include aggravating circumstances, making the alleged need for balancing legally nonexistent.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds generic mitigating circumstances aggravating circumstances balance procedural costs award sentencing agreement application lack of reasoning claim recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 129 c.p
art. 616 c.p
Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VUKA GJON nato il 12/09/1960 avverso la sentenza del 22/12/2020 del GIP TRIBUNALE di MONZA(to avviso alle parti] udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GUP del TRIBUNALE di MONZA con sentenza in data 22/12/2020 applicava a VUKA Gjon, su sua richiesta, la pena di giustizia concordata in relazione al reato di concorso in riciclaggio continuato, commesso a PADERNO DUGNANO dal 12/04 al 27/07/2019, riconosciute le attenuanti generiche. VUKA propone di ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce in modo errato la carenza di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante. Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che i motivi sono inammissibili perché manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalla stessa parte proposto, comunque prossimo ai minimi edittali.

In particolare, poiché il reato contestato non includeva aggravanti, le attenuanti generiche hanno potuto operare abbattendo di un terzo la pena base determinata, senza operare alcun bilanciamento, sì che la censura parte da un presupposto - generiche equivalenti all'aggravante - estraneo al presente giudizio. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Il