Ordinanza — n. 44822/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINNA RENATO nato a SANT'ANTIOCO il 27/06/1956 avverso la sentenza del 12/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOiElto avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; E IN DIRITTO Il GUP del TRIBUNALE di MILANO con sentenza in data 12/05/2021 applicava a PINNA Renato, su sua richiesta, la pena di giustizia concordata in relazione ai reati, riuniti per continuazione, di rapina continuata pluriaggravata, di porto in luogo pubblico di arma da fuoco con matricola abrasa e di lesioni personali plurime, commessi a CORMANO il 24/07/2020, riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva e alle aggravanti contestate. PINNA propone di ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce in modo del tutto generico la carenza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, che invece avrebbe avuto essere esclusa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44822/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che i motivi sono inammissibili perché manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati (in essi incluse le ritenute e correttamente comparate le circostanze concorrenti, recidiva inclusa), dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalla stessa parte proposto, comunque prossimo ai minimi edittali.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINNA RENATO nato a SANT'ANTIOCO il 27/06/1956 avverso la sentenza del 12/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOiElto avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GUP del TRIBUNALE di MILANO con sentenza in data 12/05/2021 applicava a PINNA Renato, su sua richiesta, la pena di giustizia concordata in relazione ai reati, riuniti per continuazione, di rapina continuata pluriaggravata, di porto in luogo pubblico di arma da fuoco con matricola abrasa e di lesioni personali plurime, commessi a CORMANO il 24/07/2020, riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva e alle aggravanti contestate. PINNA propone di ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce in modo del tutto generico la carenza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, che invece avrebbe avuto essere esclusa.
Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che i motivi sono inammissibili perché manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati (in essi incluse le ritenute e correttamente comparate le circostanze concorrenti, recidiva inclusa), dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalla stessa parte proposto, comunque prossimo ai minimi edittali.
Giova rilevare che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.., può essere oggetto di controllo di legittimità per i motivi indicati all'art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen., nessuno dei quali appare prospettato nel ricorso. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 DEPOSITATA Il consigliere estensore IN CANCELLERIA Il Presidente AlfrOo Mantovano 3 À I 20