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Ordinanza — n. 44821/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for sentencing agreement cases under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44821/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Yapo Loic Evrard Joshva inadmissible regarding a sentencing agreement. The lower court applied a reduced sentence based on an agreement between the prosecutor and the defendant under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that appeals against such agreements are strictly limited to specific grounds and cannot challenge the reasoning or motivation of the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 444, c.p.p.: Appeals against sentencing agreements are inadmissible for defects in reasoning or motivation, being restricted to the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or illegality of the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing agreement cassation appeal inadmissible appeal procedural law reasoning defect concorso proprio procedura di revisione penale ripudiazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444, c.p.p.
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di SAVONA, con sentenza in data 22/04/2021, applicava nei confrontidi YAPO LOIC EVRARD JOSHVA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 616, c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di SAVONA, con sentenza in data 22/04/2021, applicava nei confrontidi YAPO LOIC EVRARD JOSHVA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAPO LOIC EVRARD JOSHVA nato il 31/12/1999 avverso la sentenza del 22/04/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAfdaato avviso alle L-- udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di SAVONA, con sentenza in data 22/04/2021, applicava nei confrontidi YAPO LOIC EVRARD JOSHVA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro. Ricorre YAPO LOIC EVRARD JOSHVA, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consiglier tensore PPINIIl Presidente GIOVANNA VERGA DEPOSITATA IN CANCEL