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Ordinanza — n. 44820/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44820/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44820/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNUZZI LUIGI nato a MILANO il 07/12/1968 avverso la sentenza del 08/03/2021 del TRIBUNALE di PADOVAéla—to avviso alle parti; -- udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di PADOVA, con sentenza in data 08/03/2021, applicava nei confronti di IANNUZZI LUIGI la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Ricorre IANNUZZI LUIGI, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44820/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Ricorre IANNUZZI LUIGI, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Parole chiave

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ritardo ingiustificato violazione delle forme sostanziali riforma giudiziaria difetto di legittimazione del ministero pubblico nuove allegazioni di diritto procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di PADOVA, con sentenza in data 08/03/2021, applicava nei confronti di IANNUZZI LUIGI la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNUZZI LUIGI nato a MILANO il 07/12/1968 avverso la sentenza del 08/03/2021 del TRIBUNALE di PADOVAéla—to avviso alle parti; -- udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di PADOVA, con sentenza in data 08/03/2021, applicava nei confronti di IANNUZZI LUIGI la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Ricorre IANNUZZI LUIGI, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consigliere nsore SfENO F PPINI Il Presidente GIOVANNA VERGA DEPOSITATA IN CA CEILERIA - 3 D 2