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Ordinanza — n. 44819/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44819/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44819/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAUCIELLO PIETRO nato a SALERNO il 15/07/1973 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 10/11/2020 confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di UDINE in data 6/11/2018 aveva condannato CAUCIELLO Pietro a pena di giustizia per il reato di insolvenza fraudolenta, commessa a UDINE il 5/05/2011, in danno di ZUCCOLO Fabrizio, titolare di una tabaccheria, per un importo di 4204 euro, corrispondente a tre ricariche su carta prepagate. CAUCIELLO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la mancanza e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in ordine alla avvenuta simulazione dello stato di insolvenza e in ordine al mancato pagamento.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44819/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U sentenza n. 13681 del 25/02/2016 dep. 06/04/2016 Rv. 266590 imputato Tushaj). È la valutazione che la CORTE di TRIESTE ha operato nel caso in esame. Il reato non era prescritto fino alla pronuncia in appello, in considerazione della recidiva ritenuta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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abuso di carte-chèques bancarotta fraudolenta truffa in materia di credito irregolarità finanziarie reato economico mezzo di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Manifestamente infondato è il terzo motivo poiché la CORTE ha correttamente ritenuta ostativa all'applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAUCIELLO PIETRO nato a SALERNO il 15/07/1973 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 10/11/2020 confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di UDINE in data 6/11/2018 aveva condannato CAUCIELLO Pietro a pena di giustizia per il reato di insolvenza fraudolenta, commessa a UDINE il 5/05/2011, in danno di ZUCCOLO Fabrizio, titolare di una tabaccheria, per un importo di 4204 euro, corrispondente a tre ricariche su carta prepagate. CAUCIELLO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la mancanza e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in ordine alla avvenuta simulazione dello stato di insolvenza e in ordine al mancato pagamento.

Il ricorso è inammissibile, avendo la CORTE territoriale congruamente e logicamente argomentato su entrambi gli elementi del reato contestato. Quanto alla dissimulazione, il Collegio di appello ha rilevato come il ricorrente avesse inizialmente compiuto delle operazioni di minimo costo, versando il dovuto, e in un secondo momento aveva chiesto le ricariche, reagendo alla preoccupazione espressa dal tabaccaio circa il possesso del contante necessario; quanto al mancato pagamento, è stata la stessa persona offesa ad aver attestato la repentinità del ritiro delle ricevute da parte di CAUCIELLO, accompagnato dall'assicurazione che sarebbe andato in una banca vicina per prelevare il cash.

Sul punto il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Manifestamente infondato è il terzo motivo poiché la CORTE ha correttamente ritenuta ostativa all'applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen. la reiterazione di condotte analoghe, in relazione alle quali il ricorrente non ha replicato alcunché di specifico. Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. è nel senso che "ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo" (cf. Sez.

U sentenza n. 13681 del 25/02/2016 dep. 06/04/2016 Rv. 266590 imputato Tushaj). È la valutazione che la CORTE di TRIESTE ha operato nel caso in esame. Il reato non era prescritto fino alla pronuncia in appello, in considerazione della recidiva ritenuta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consiglier