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Ordinanza — n. 44817/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44817/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44817/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANAPO ROCCO nato a SPECCHIA il 17/08/1958 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO .La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data. 19/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO, in data 05/03/2019, nei confronti di SANAPO ROCCO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 635 CP per aver distrutto il materasso in dotazione alla cella ove era ristretto. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato sotto il profilo della ricorrenza del dolo necessario alla integrazione del reato.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44817/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO .La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data. 19/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO, in data 05/03/2019, nei confronti di SANAPO ROCCO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 635 CP per aver distrutto il materasso in dotazione alla cella ove era ristretto. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato sotto il profilo della ricorrenza del dolo necessario alla integrazione del reato.

Parole chiave

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atto sessuale con un detenuto prova del dolo agente provocatore risarcimento per atto illecito pericolo di tortura elemento soggettivo

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANAPO ROCCO nato a SPECCHIA il 17/08/1958 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO .La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data. 19/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO, in data 05/03/2019, nei confronti di SANAPO ROCCO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 635 CP per aver distrutto il materasso in dotazione alla cella ove era ristretto. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato sotto il profilo della ricorrenza del dolo necessario alla integrazione del reato.

Il motivo è inammissibile essendo fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nella specie la Corte territoriale ha chiaramente evidenziato l'intenzionalità del gesto di danneggiamento, avendo l'imputato espressamente esibito alle guardie carcerarie il risultato della propria azione di danneggiamento, senza fornire spiegazioni e, anzi, minacciando di distruggere anche il materasso dato a lui in sostituzione di quello già distrutto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consigliere Estensore STEF PINI Il Presidente GIOVANNA VERGA DEPOSITATA IN CANCFJ.I