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Ordinanza — n. 44816/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44816/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44816/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMA JEAN PIERRE nato a PARMA il 26/11/1983 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 17/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PARMA, in data 07/12/2017, nei confronti di FORMA JEAN PIERRE in relazione al reato di cui all art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, atteso l'illegittimo diniego delle attenuanti generiche e di quella ex art. 62 n. 4 CP. Il ricorso è inammissibile; inconferente è il motivo sulle generiche, già concesse dal primo giudice; adeguatamente giustificato il diniego dell'altra diminuente, atteso che per nulla illogica è la qualificazione di non particolare modestia quello pari ad é 370.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44816/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, atteso l'illegittimo diniego delle attenuanti generiche e di quella ex art. 62 n. 4 CP. Il ricorso è inammissibile; inconferente è il motivo sulle generiche, già concesse dal primo giudice; adeguatamente giustificato il diniego dell'altra diminuente, atteso che per nulla illogica è la qualificazione di non particolare modestia quello pari ad é 370.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda ammende per infrazione procedurale indennizzo pecuniario condanna al pagamento pecuniario risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMA JEAN PIERRE nato a PARMA il 26/11/1983 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 17/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PARMA, in data 07/12/2017, nei confronti di FORMA JEAN PIERRE in relazione al reato di cui all art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, atteso l'illegittimo diniego delle attenuanti generiche e di quella ex art. 62 n. 4 CP. Il ricorso è inammissibile; inconferente è il motivo sulle generiche, già concesse dal primo giudice; adeguatamente giustificato il diniego dell'altra diminuente, atteso che per nulla illogica è la qualificazione di non particolare modestia quello pari ad é 370.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consigliere ore STE NO FILIP NI Il Presidente G9VANNA VERGADEPO ITATA fN CA tILERIA - 3& C 2021 IL CA