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Ordinanza — n. 44814/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44814/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44814/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO FRANCESCO nato a NAPOLI il 16/04/1974 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 14/01/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 09/02/2018, nei confronti di ESPOSITO FRANCESCO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche come prevalenti. Il ricorso è inammissibile; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44814/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nella specie, la Corte territoriale, dopo aver rilevato che già era stata concessa l'ipotesi attenuata di ricettazione in considerazione del valore contenuto della merce ricettata, ha adeguatamente valorizzato l'assenza di ulteriori elementi di meritevolezza, profilo non adeguatamente contrastato nel ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena deduzione per spese modalità di calcolo dell'ammenda recupero dei costi restituzioni all'esportazione azione estimatoria

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO FRANCESCO nato a NAPOLI il 16/04/1974 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 14/01/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 09/02/2018, nei confronti di ESPOSITO FRANCESCO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche come prevalenti. Il ricorso è inammissibile; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nella specie, la Corte territoriale, dopo aver rilevato che già era stata concessa l'ipotesi attenuata di ricettazione in considerazione del valore contenuto della merce ricettata, ha adeguatamente valorizzato l'assenza di ulteriori elementi di meritevolezza, profilo non adeguatamente contrastato nel ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consigliere Estensore ST F PPINI Il Presidente GI9VANNA_VERGA DEPOSITATA IN CANCELL