Ordinanza — n. 44810/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPATO NATALE nato a ARZANO il 17/12/1967 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 21/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 20/07/2020, nei confronti di SCARPATO NATALE in relazione al reato di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro; fatti posti in essere in concorso con soggetto rimasto ignoto. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta ricorrenza di ipotesi concorsuale ex art. 110 CP piuttosto che 116 CP.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44810/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 628 CP (più grave) ed altro; fatti posti in essere in concorso con soggetto rimasto ignoto. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta ricorrenza di ipotesi concorsuale ex art. 110 CP piuttosto che 116 CP.
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPATO NATALE nato a ARZANO il 17/12/1967 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 21/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 20/07/2020, nei confronti di SCARPATO NATALE in relazione al reato di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro; fatti posti in essere in concorso con soggetto rimasto ignoto. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta ricorrenza di ipotesi concorsuale ex art. 110 CP piuttosto che 116 CP.
Il motivo è inammissibile perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso 11 12/10/2021 Il Consigliere Estensore STEF LIPPINI Il Presidente GIOVANNA VERGA EPOSITATA CANCU_I PqIA - 3 PIC"