Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44810/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44810/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44810/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPATO NATALE nato a ARZANO il 17/12/1967 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 21/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 20/07/2020, nei confronti di SCARPATO NATALE in relazione al reato di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro; fatti posti in essere in concorso con soggetto rimasto ignoto. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta ricorrenza di ipotesi concorsuale ex art. 110 CP piuttosto che 116 CP.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44810/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 628 CP (più grave) ed altro; fatti posti in essere in concorso con soggetto rimasto ignoto. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta ricorrenza di ipotesi concorsuale ex art. 110 CP piuttosto che 116 CP.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentata rapina rapina qualificata reato di coazione partecipazione al reato altri capi d'accusa saccheggio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Il motivo è inammissibile perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPATO NATALE nato a ARZANO il 17/12/1967 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 21/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 20/07/2020, nei confronti di SCARPATO NATALE in relazione al reato di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro; fatti posti in essere in concorso con soggetto rimasto ignoto. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta ricorrenza di ipotesi concorsuale ex art. 110 CP piuttosto che 116 CP.

Il motivo è inammissibile perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso 11 12/10/2021 Il Consigliere Estensore STEF LIPPINI Il Presidente GIOVANNA VERGA EPOSITATA CANCU_I PqIA - 3 PIC"