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Ordinanza — n. 44808/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44808/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44808/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCULLI VITO nato a ANDRIA il 19/11/1970 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data 28/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO, in data 18/03/2019, nei confronti di PASCULLI VITO confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato che si è impossessato di una sciarpa priva di significativo valore economico, in assenza di condotte realmente violente.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44808/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data 28/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO, in data 18/03/2019, nei confronti di PASCULLI VITO confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato che si è impossessato di una sciarpa priva di significativo valore economico, in assenza di condotte realmente violente.

Parole chiave

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rapina scippo reato di poca entità reati violenti furto di lieve entità risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCULLI VITO nato a ANDRIA il 19/11/1970 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data 28/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO, in data 18/03/2019, nei confronti di PASCULLI VITO confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato che si è impossessato di una sciarpa priva di significativo valore economico, in assenza di condotte realmente violente.

Il ricorso è inammissibile perché generico e reiterativo. La Corte territoriale ha chiaramente spiegato che l'estremo della violenza da parte dell'imputato è risultato integrato dalla complessiva condotta posta in essere dal prevenuto e dai soggetti con cui ha cooperato (cfr. pag 4 in relazione alla manovra di affiancamento dell'auto della persona offesa e apertura dello sportello vincendo la resistenza di quest'ultima). Quanto alla sussistenza del profitto, questa Corte ha da tempo chiarito (cfr. Sez. 1, n. 6797 del 25/02/1980, Rv. 145459 - 01) che, ai fini della sussistenza del reato di rapina, l'ingiusto profitto può essere costituito anche dal perseguimento di una finalità non patrimoniale, purchè questa sia attuata impossessandosi di una cosa mobile altrui mediante sottrazione a chi la detiene con violenza o minaccia. ( Conf mass nn 143540, 135959, 135247, 118037).

Il ricorso si limita a reiterare le medesime censure già sollevate in appello senza addurre alcunché di specifico al riguardo, dunque senza confrontarsi effettivamente con il provvedimento impugnato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, dì euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consigliere stensore ST LIPPINI Il Presidente GIOVANNA VERGA — DEPOSITATA I IN CANCELI.ER