Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement sentence for legal qualification error as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal against a settlement sentence inadmissible due to procedural infirmities and lack of merit. The appellant argued for the annulment of the sentence, claiming an erroneous legal qualification of the offense under Article 648ter.1 of the Penal Code. The court rejected this, noting that appeals regarding legal qualification in settlement cases are limited to manifest errors and that the appellant's arguments were generic and unsupported by the text.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: In cases of penalty application by agreement, appeals based on erroneous legal qualification are admissible only for manifest errors, rendering general or evaluative errors inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI SIMONE nato a SANREMO il 12/12/1974 avverso la sentenza del 07/05/2021 del GIP TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di ASTI, con. sentenza in data 07/05/2021, applicava nei confronti di LOMBARDI SIMONE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 648ter.1 CP (più grave) ed altro (art. 643.e 368 CP) Ricorre LOMBARDI SIMONE, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - l'erronea qualificazione giuridica del fatto ascritto ai sensi dell'art. 648 ter.1 CP con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato proscioglimento per detto reato.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.
Né maggior pregio può riconoscersi alla questione sulla qualificazione giuridica del fatto contestato quale violazione dell'art. 648 ter.1 CP; invero, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); invero, la condotta contestata descrive puntualmente una forma di reimpiego del provento del delitto presupposto mediante reinvestimento in un prodotto finanziario assicurativo (polizza vita), il cui beneficiario (oltre che l'imputato) è anche persona diversa dal ricorrente , integrandosi in tal modo anche la funzione decettiva del reinvestimento.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consigliere Estensor