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Ordinanza — n. 44800/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44800/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44800/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTIN DORU (CUI 03YIIHU) nato il 10/11/1989 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 23/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 18/07/2016, nei confronti di COSTANTIN DORU (CUI 03YIIHU) in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione della condotta quale furto, attese le dichiarazioni confessorie in tal senso rilasciate dal coimputato Sau Cosmin; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, atteso l'illegittimo diniego delle attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza del precenuto.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44800/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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prove acquisite illegalmente origine delle merci prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria prove corroboranti cosa accessoria sostanze di origine umana

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTIN DORU (CUI 03YIIHU) nato il 10/11/1989 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 23/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 18/07/2016, nei confronti di COSTANTIN DORU (CUI 03YIIHU) in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione della condotta quale furto, attese le dichiarazioni confessorie in tal senso rilasciate dal coimputato Sau Cosmin; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, atteso l'illegittimo diniego delle attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza del precenuto.

Il ricorso è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di motivi di appello già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale. Quanto al primo, la Corte ha tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità dei cavi di rame di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione). In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez.

II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. IL n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri offìciosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914).

E, nella specie, l'unica giustificazione offerta dal coimputato Sau (e non dal ricorrente) è stata giudicata inverosimile atteso che il presunto luogo di furto indicato dal predetto non è compatibile con la tipologia di cavi oggetto di reato (cfr. fogli 3 e 4 della sentenza impugnata). A fronte di motivazione adeguata e non manifestamente illogica, non vi è spazio per ulteriore sindacato da parte di questa Corte. Quanto al secondo motivo, lo stesso è aspecifico (perché non contrasta le plurime deduzioni della Corte territoriale a proposito della gravità del fatto per natura e quantità dei beni ricettati nonché per il comportamento processuale indicativo di mancanza di resipiscenza) e comunque generico perché non indica le ragioni di pretesa meritevolezza.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/1012D21 l Consiglieré Estengore STEFANO nL PIIn1,1 '\1 U Il Presidente GIOVANNA VERGA DEPOS