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Ordinanza — n. 44799/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44799/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44799/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTUGNO ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 01/12/1986 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, cc)» sentenza in data 10/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, in data 20/06/2013, nei confronti di FORTUGNO ANTONIO in relazione a due condotte estorsive (capi B e C) poste in essere ai danni dei genitori.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44799/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per la condotta ascritta sub B, dovendosi riqualificare i fatti ai sensi dell'art. 393 CP, avendo l'imputato agito per ottenere lo stipendio di panettiere in relazione all'attività lavorativa svolta presso il forno gestito dai genitori; - violazione di legge in relazione all'art. 649 CP in relazione al capo C; trattasi di tentativo caratterizzato da sola minaccia. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo rispetto ad argomenti già proposti con l'appello, ai quali la Corte territoriale ha dato risposte corrette, con le quali il ricorrente non si confronta.

Parole chiave

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testimonianza della vittima delitto contro l'ambiente registrazione clandestina di conversazioni rinuncia al dibattimento orale circostanza attenuante corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTUGNO ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 01/12/1986 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, cc)» sentenza in data 10/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, in data 20/06/2013, nei confronti di FORTUGNO ANTONIO in relazione a due condotte estorsive (capi B e C) poste in essere ai danni dei genitori.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per la condotta ascritta sub B, dovendosi riqualificare i fatti ai sensi dell'art. 393 CP, avendo l'imputato agito per ottenere lo stipendio di panettiere in relazione all'attività lavorativa svolta presso il forno gestito dai genitori; - violazione di legge in relazione all'art. 649 CP in relazione al capo C; trattasi di tentativo caratterizzato da sola minaccia. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo rispetto ad argomenti già proposti con l'appello, ai quali la Corte territoriale ha dato risposte corrette, con le quali il ricorrente non si confronta.

Invero, quanto al primo motivo, la Corte territoriale (cfr. pagg. 5-7) ha evidenziato che non vi è alcuna corrispondenza tra gli ammontari richiesti con le condotte estorsive e gli stipendi maturati dall'imputato. Quanto al secondo motivo la Corte ha valorizzato (cfr. pagg. 7-8) la ricorrenza di violenza nelle condotte ascritte sub C, tale da indurre la persona offesa alla fuga. E su tale dato il ricorrente non si confronta . A fronte di argomenti corretti in diritto e adeguatamente motivati, il ricorso risulta meramente reiterativo e non si confronta con essi.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consiglier ensore STEFANO PPINI Il Presidente GI VANNA VERGA - IDE.POS 1TATA IN Cr‘r,i