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Ordinanza — n. 44796/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44796/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44796/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO RENATO nato a ALESSANO il 23/09/1952 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 22/02/2021 confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TORINO in data 11/05/2017 aveva condannato SANTORO Renato a pena di giustizia per due episodi di riciclaggio, aventi entrambi per oggetto autoveicoli, riuniti per continuazione, accertati a TORINO l'uno il 22/04/2015 e l'altro il 26/05/2015, col riconoscimento delle attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva contestata. SANTORO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione della legge penale e la carenza della motivazione quanto alla qualifica della condotta in termini di riciclaggio e non invece di ricettazione; - come secondo, censura il trattamento sanzionatorio, che denuncia come sproporzionato rispetto alla concreta gravità dei fatti.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44796/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Pure manifestamente infondato è il secondo motivo, poiché il Collegio di appello ha fornito gli elementi di congruità della determinazione della pena, identificandoli nel comportamento processuale e nei numerosi e gravi precedenti penali. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione contravvenzione alla circolazione inquinamento automobilistico altri reati riciclaggio di capitali dispositivo antinquinamento

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO RENATO nato a ALESSANO il 23/09/1952 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 22/02/2021 confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TORINO in data 11/05/2017 aveva condannato SANTORO Renato a pena di giustizia per due episodi di riciclaggio, aventi entrambi per oggetto autoveicoli, riuniti per continuazione, accertati a TORINO l'uno il 22/04/2015 e l'altro il 26/05/2015, col riconoscimento delle attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva contestata. SANTORO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione della legge penale e la carenza della motivazione quanto alla qualifica della condotta in termini di riciclaggio e non invece di ricettazione; - come secondo, censura il trattamento sanzionatorio, che denuncia come sproporzionato rispetto alla concreta gravità dei fatti.

In prossimità dell'odierna udienza, il ricorrente trasmette memoria difensiva. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo, in quanto articolato in fatto, e quindi proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Con motivazione congrua e coerente, quindi non censurabile in questa sede, la CORTEterritoriale ha spiegato sulla scorta di quali elementi fattuali è stato possibile ritenere, in conformità con quanto stabilito dal primo Giudice, che il ricorrente avesse effettuato operazioni correttamente qualificate come di riciclaggio, essendo certa la provenienza furtiva delle autovetture e l'avvenuta loro sottoposizione a modifiche atte a occultarne l'origine delittuosa. Ha anche chiarito come queste ultime dovessero ascrivessi alla responsabilità del ricorrente, avendo egli, fra l'altro, individuato gli intestatari fittizie dei mezzi: tale circostanza, unitamente all'alterazione dei dati identificativi di essi, di cui l'imputato ha scientemente profittato, ha permesso di escludere la differente qualificazione di ricettazione.

Pure manifestamente infondato è il secondo motivo, poiché il Collegio di appello ha fornito gli elementi di congruità della determinazione della pena, identificandoli nel comportamento processuale e nei numerosi e gravi precedenti penali. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfredo Mantovano Giovanna Verga • DEPOSITATA I