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Ordinanza — n. 44794/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44794/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44794/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUITIERI ANNA nato a SARNO il 11/01/1952 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 23/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, in data 20/03/2019, nei confronti di SQUITIERI ANNA in relazione al reato di cui all art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, fondata solo sulle insufficienti dichiarazioni della persona offesa, che non ha potuto riconoscere l'imputata. - violazione di legge in relazione all'art. 192 CPP con riferimento alla valutazione della prova indiziaria. - vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione alla individuazione dell'imputata quale beneficiaria del versamento effettuato dalla persona offesa. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena, essendosi il giudice di merito discostato dai minimi edittali senza adeguata motivazione.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44794/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla pena, il motivo non risulta posto specificamente in appello e in questa sede è del tutto generico nonostante la valorizzazione dell'entità del danno arrecato alla persona offesa. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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truffa in materia di credito titolare del conto abbandono del procedimento per truffa appropriazione indebita truffa all'assistenza sociale inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUITIERI ANNA nato a SARNO il 11/01/1952 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 23/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, in data 20/03/2019, nei confronti di SQUITIERI ANNA in relazione al reato di cui all art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, fondata solo sulle insufficienti dichiarazioni della persona offesa, che non ha potuto riconoscere l'imputata. - violazione di legge in relazione all'art. 192 CPP con riferimento alla valutazione della prova indiziaria. - vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione alla individuazione dell'imputata quale beneficiaria del versamento effettuato dalla persona offesa. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena, essendosi il giudice di merito discostato dai minimi edittali senza adeguata motivazione.

Il ricorso è inammissibile. Tutti i motivi reiterano censure già correttamente e adeguatamente respinte dalla Corte territoriale. L'affermazione di responsabilità si fonda sulla descrizione della condotta truffaldina (cfr. pag.4) e degli univoci elementi costituiti dall'essere l'imputata la titolare del c\c sul quale è stato versato l'importo oggetto di reato; né l'ipotesi, davvero inverosimile, che il conto fosse gestito da terzi all'insaputa dell'imputata è emersa da qualsiasi fonte o trova riscontro in atti. Rispetto a tali argomenti, le generiche e reiterative censure sollevate in ricorso debbono giudicarsi inammissibili perché manifestamente infondate.

Quanto alla pena, il motivo non risulta posto specificamente in appello e in questa sede è del tutto generico nonostante la valorizzazione dell'entità del danno arrecato alla persona offesa. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 p Consi,r-e- ensore S EF Il Presidente GIOVANNA VERGA DEPOSITATA