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Ordinanza — n. 44793/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because it challenges a settlement sentence under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44793/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Luciano Fiorenzo Pio inadmissible because it challenged a sentence resulting from a settlement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a reduction of the penalty regarding crimes under Article 648 of the Penal Code, but the court noted that the original sentence was the fruit of an agreement between the parties. Consequently, arguments regarding liability and sentencing treatment were deemed inadmissible, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal challenging a sentence pronounced pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, which is based on a settlement agreement, is inadmissible de plano as it concerns a matter where the parties have already renounced their rights.

Parole chiave

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settlement sentence Art. 599-bis CPP inadmissible appeal de plano dismissal criminal settlement difetto di motivazione difetto di legittimazione del ministero pubblico gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANO FIORENZO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 06/05/1991 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA, del 04/03/2015, riducendo la pena inflitta a LUCIANO FIORENZO PIO in relazione ai reati di cui agli artt.I' art. 648 CP e altro.

Ricorre LUCIANO FIORENZO PIO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, per i quali è intervenuta rinuncia, sono inammissibili.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 "Il Consigli ensore TE IPPINI Il Presidente GIOVANNA VERGA EPOSI-TATA C./V\,,Op"=1.LFRR