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Ordinanza — n. 44788/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44788/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44788/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI ANTONIO nato a BISCEGLIE il 13/06/1973 avverso la sentenza del 28/04/2021 del TRIBUNALE di TRANI- dato avviso alle parti; 5 — — udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di .TRANI, con sentenza in data 28/04/2021, applicava nei confronti di ROSSI ANTONIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 648 CP Ricorre ROSSI ANTONIO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44788/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 648 CP Ricorre ROSSI ANTONIO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione decisione incidentale impugnabile diritto di ottenere una decisione impugnazione di decisioni amministrative diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI ANTONIO nato a BISCEGLIE il 13/06/1973 avverso la sentenza del 28/04/2021 del TRIBUNALE di TRANI- dato avviso alle parti; 5 — — udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di .TRANI, con sentenza in data 28/04/2021, applicava nei confronti di ROSSI ANTONIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 648 CP Ricorre ROSSI ANTONIO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consigliere Estensore STE[ANO PINI Il Presidente G9VANNA VERGA - DEPOSITATA IN CANcri