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Ordinanza — n. 44779/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44779/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44779/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRACHI HOUSSAM nato il 08/11/2001 avverso la sentenza del 13/05/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO:ato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO Il GIP .TRIBUNALE di TORINO, con sentenza in data 13/05/2021, applicava nei confronti di TRACHI HOUSSAM la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile . Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44779/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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atti impugnabili permesso di promuovere un procedimento penale difesa penale spese di difesa minaccia nel diritto penale censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP .TRIBUNALE di TORINO, con sentenza in data 13/05/2021, applicava nei confronti di TRACHI HOUSSAM la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRACHI HOUSSAM nato il 08/11/2001 avverso la sentenza del 13/05/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO:ato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP .TRIBUNALE di TORINO, con sentenza in data 13/05/2021, applicava nei confronti di TRACHI HOUSSAM la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile . Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consigliere Estensore PPINI Il Presidente GIOVANNA VERGA DEPOSITATA IN et-!'jr ' rPIA —