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Ordinanza — n. 44774/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44774/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44774/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURTAS GIOVANNI WILLIAM nato a CAGLIARI il 13/04/1978 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 03/12/20.20, parzialmente riformando la sentenza assolutoria pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TORINO, in data 14/12/2018, nei confronti di MURTAS GIOVANNI WILLIAM, pronunciava la condanna del prevenuto in relazione al reato di cui all' art. 635 CP (capo F). Confermava invece l'assoluzione del Murtas già dichiarata dal primo giudice in relazione agli ulteriori addebiti. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44774/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 635 CP (capo F). Confermava invece l'assoluzione del Murtas già dichiarata dal primo giudice in relazione agli ulteriori addebiti. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

Parole chiave

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incendio colposo assassinio danni da incendio luogo del reato delitto violazione del segnale luminoso

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURTAS GIOVANNI WILLIAM nato a CAGLIARI il 13/04/1978 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 03/12/20.20, parzialmente riformando la sentenza assolutoria pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TORINO, in data 14/12/2018, nei confronti di MURTAS GIOVANNI WILLIAM, pronunciava la condanna del prevenuto in relazione al reato di cui all' art. 635 CP (capo F). Confermava invece l'assoluzione del Murtas già dichiarata dal primo giudice in relazione agli ulteriori addebiti. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

La sentenza impugnata, che ha ribaltato l'esito assolutorio del primo grado, si fonda su una lettura erronea della deposizione complessivamente resa dal teste di PG Delle Fave, ricca di contraddizioni tra il primo e secondo grado. La Corte territoriale ha recepito solamente le dichiarazioni raccolte in sede di rinnovazione istruttoria senza valutare le discrasie esistenti rispetto al dichiarato del primo grado. Il ricorso è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. In particolare il giudice d'appello, all'esito della complessiva rivalutazione degli elementi accusatori ha rilevato come la deposizione resa in appello dal teste delle Fave, unita al contenuto del verbale di arresto, al sequestro all'imputato di 4 accendini e all'anomalo comportamento tenuto dall'imputato la notte del fatto (già notato dagli operanti nei pressi dei cassonetti precedentemente andati a fuoco e poi visto gettare un cartone in fiamme all'interno del cassonetto di cui al capo F, per poi darsi alla fuga una volta notata la presenza della Polizia), costituiscano tutti elementi univocamente deponenti e convergenti rispetto alla sicura individuazione del Murtas quale autore dell'incendio di cui al capo F.

Rispetto a motivazione effettiva e non illogica, integrante indubbiamente dimostrazione della penale responsabilità dotata di maggior forza persuasiva rispetto a quella offerta dal primo giudice, non residuano ulteriori spazi per il sindacato di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consigliere Estensore STEFANO FILLP2INI Il Presidente GIOVANNA VERGA DEPOSITATA