Ordinanza — n. 44773/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DIA AGOSTINO nato a PARTINICO il 20/12/1957 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 21/12/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di PALERMO in data 23/04/2019 aveva condannato DI DIA Agostino a pena di giustizia per il reato di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva, commessa a PARTINICO in epoca prossima all'11/09/2012, riconosciute l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen., prevalente sull'aggravante e sulla recidiva. DI DIA propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e censura in modo generico la motivazione sul diniego della perizia calligrafica sulla firma dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 44773/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 co. 2 cod. pen., prevalente sull'aggravante e sulla recidiva. DI DIA propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e censura in modo generico la motivazione sul diniego della perizia calligrafica sulla firma dell'imputato.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DIA AGOSTINO nato a PARTINICO il 20/12/1957 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 21/12/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di PALERMO in data 23/04/2019 aveva condannato DI DIA Agostino a pena di giustizia per il reato di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva, commessa a PARTINICO in epoca prossima all'11/09/2012, riconosciute l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen., prevalente sull'aggravante e sulla recidiva. DI DIA propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e censura in modo generico la motivazione sul diniego della perizia calligrafica sulla firma dell'imputato.
Il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto appare manifestamente infondato, avendo la CORTE territoriale con motivazione coerente escluso la necessità del chiesto accertamento peritale, superato dalla certezza del possesso da parte del ricorrente del titolo di credito del quale non ha giustificato la provenienza. La CORTE ha altresì fornito una spiegazione logica alla differenza fra la sottoscrizione dell'imputato della ricevuta della merce acquistata con la negoziazione dell'assegno in questione e la firma in calce al documento di identità, consistente nello sforzo di non rendere riconoscibile la firma medesima.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfredo Mantovarlort _k_ Gi vanna Verga.