Ordinanza — n. 44770/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMMINO FRANCESCO nato a NAPOLI il 25/09/1986 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 1°/10/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di NAPOLI in data 6/05/2013 aveva condannato CIMMINO Francesco a pena di giustizia per due tentativi di rapina, commessi a FRATTAMAGGIORE il 20/12/2009, unificati per continuazione, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., equivalente all'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen. e alla recidiva. CIMMINO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo il diniego delle attenuanti generiche, evocate in termini generici e generali, senza alcun aggancio al caso in esame. Il ricorso é inammissibile a causa della estrema genericità del motivo posto a base di esso, a fronte di una motivazione da parte della CORTE territoriale, di esclusione delle attenuanti evocate correttamente fondata sulla concreta gravità del fatto e del precedente a carico del ricorrente, pluripregiudicato anche specifico, mentre l'entità della pena è motivata in termini di adeguamento alla già rilevata gravità del fatto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfredo Mantovano Giovanna Verga n-, '' -7-------"----:::-7---L— \_. DEPOSITATA IN CANC
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 44770/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen., equivalente all'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen. e alla recidiva. CIMMINO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo il diniego delle attenuanti generiche, evocate in termini generici e generali, senza alcun aggancio al caso in esame. Il ricorso é inammissibile a causa della estrema genericità del motivo posto a base di esso, a fronte di una motivazione da parte della CORTE territoriale, di esclusione delle attenuanti evocate correttamente fondata sulla concreta gravità del fatto e del precedente a carico del ricorrente, pluripregiudicato anche specifico, mentre l'entità della pena è motivata in termini di adeguamento alla già rilevata gravità del fatto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfredo Mantovano Giovanna Verga n-, '' -7-------"----:::-7---L— \_. DEPOSITATA IN CANC