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Ordinanza — n. 44768/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44768/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44768/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUTTO MARIO nato a CUNEO il 08/11/1953 avverso la sentenza del 21/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 21/06/2019, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CUNEO in data 17/10/2013 aveva condannato DUTTO Mario a pena di giustizia per il reato di ricettazione, commessa a CUNEO il 27/07/2012, riconosciute l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen. e le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata recidiva. DUTTO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e censura in modo generico la mancata concessione dell'attenuante del risarcimento di danno, oltre che la determinazione dell'entità della pena.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44768/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 co. 2 cod. pen. e le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata recidiva. DUTTO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e censura in modo generico la mancata concessione dell'attenuante del risarcimento di danno, oltre che la determinazione dell'entità della pena.

Parole chiave

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risarcimento del danno restituzione e risarcimento indennità per torto morale dazi doganali non pagati risarcimento per errore giudiziario ricompensa

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUTTO MARIO nato a CUNEO il 08/11/1953 avverso la sentenza del 21/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 21/06/2019, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CUNEO in data 17/10/2013 aveva condannato DUTTO Mario a pena di giustizia per il reato di ricettazione, commessa a CUNEO il 27/07/2012, riconosciute l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen. e le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata recidiva. DUTTO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e censura in modo generico la mancata concessione dell'attenuante del risarcimento di danno, oltre che la determinazione dell'entità della pena.

Il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti appaiono manifestamente infondati: quello relativo al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., in quanto, come già osservato dalla pronuncia di appello, estremamente generico e privo di qualsiasi indicazione che nel imponga l'esame; quello sull'entità della pena, poiché la CORTE ha ricordato, quali ostativi a una quantificazione ancora più contenuta, i plurimi e anche recenti precedenti penali del ricorrente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfredo9Mantovano Gianna Verga DEPOSITATA rN CANCFL